Il “Diritto di cronaca” in ambito giornalistico è un tema dibattuto che ha molti risvolti principalmente di natura giuridica, ma anche, conseguentemente, di tipo comportamentale.  In proposito torna utile riportare un estratto di una tesi di laurea, sul “DIRITTO DI CRONACA E DEONTOLOGIA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA” discussa nell’anno accademico 1993/’94 presso l’Università de “La Sapienza”, Relatore il prof. Guido Alpa.

Bnl

«Il “diritto di cronaca'' – vi si legge – così come è stato definito dalla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, consiste nel diritto di raccontare i fatti per come accadono. Tale diritto deriva direttamente dall’articolo 21 della Costituzione italiana, norma che tutela e protegge la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Per ''diritto di cronaca'', si intende non soltanto la facoltà per i giornalisti di comunicare, a mezzo articoli, avvenimenti storicamente verificatisi e meritevoli di essere conosciuti dalla pubblica opinione, ma anche la possibilità, garantita a tutti, di riferire ad altri vicende accadute. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti, nel delineare questo diritto insopprimibile, ne hanno individuato i limiti: verità sostanziale dei fatti narrati, interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie, linguaggio non offensivo con cui le medesime vengono riportate.
Al di là, però, di questi limiti oggettivi, sintetizzabili, a livello del nostro sistema costituzionale, nel rispetto della ''persona'' (articolo 2 della Costituzione), ne esistono degli altri che attengono alla codificazione etica. In particolare, per i giornalisti, è stato posto, fin dall’entrata in vigore della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva del loro Ordine professionale, il limite deontologico all’esercizio del ''diritto di cronaca''.
In sostanza, si è visto come non tutto ciò che accade è meritevole di essere divulgato all’opinione pubblica: è il filtro coscienziale del giornalista, oltre ai divieti posti dalle norme giuridiche, a far sì che un determinato avvenimento possa o meno, ed in quale maniera, esser reso noto.
Così l’Ordine professionale è intervenuto per fissare dei ''paletti'' certi, oggi scritti in Carte deontologiche valide per tutti i giornalisti italiani, ad integrazione dell’articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Le Carte, sulla scia dello stesso articolo 2, ribadiscono il diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica, con il limite delle norme di legge a tutela della personalità altrui, il loro obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, il diritto-dovere di rettificare le notizie che risultino inesatte e di riparare gli eventuali errori, il rispetto tanto da parte dei giornalisti, che degli editori, del segreto professionale sulle fonti notiziali, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, la promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori.
Particolare attenzione è dedicata, dalle Carte, alla netta separazione tra informazione e pubblicità, alla tutela dei minori e dei soggetti ''deboli'' ed alla non divulgazione di notizie riservate soprattutto in campo economico, con le connesse incompatibilità. Non sempre, però, tali norme giuridiche e dettate in via autonoma dalla categoria giornalistica, riescono a fare in modo che si ottenga sui mass media un’informazione corretta e rispettosa degli individui. E quindi il soggetto leso, a suo giudizio, da ''cattive'' notizie, è sempre più indotto a rivolgersi alla giustizia ordinaria per far valere i suoi diritti.
E' stata, però, prevista, in via sperimentale, un’alternativa alle lunghe ed a volte non pienamente satisfattive azioni giudiziarie, tanto penali, quanto civili: si tratta del ''Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione'', istituito d’intesa tra Ordine e Sindacato nazionale dei giornalisti, una sorta di ''sportello'', al quale l’individuo potenzialmente danneggiato possa rivolgersi per segnalare episodi, a suo dire, lesivi della sua sfera personale attuati a mezzo mass media; un organismo che, vagliato l’episodio sottoposto alla sua attenzione dall’eventuale danneggiato, possa, assunte approfondite informazioni, soltanto segnalare il caso all’Ordine di appartenenza per possibili provvedimenti disciplinari verso il giornalista che ha diffuso notizie ritenute dannose per chi ha esposto il fatto al Comitato.
Un mezzo dunque propulsivo, ad uso di tutti i soggetti vittime di informazioni non sempre corrette, strumento, però, che non si sostituisce all’Ordine professionale nel comminare eventuali sanzioni contro i propri iscritti, compito che la stessa legge 3 febbraio 1963, n. 69 affida, in via esclusiva, all’Ordine dei giornalisti.
Detto Comitato, se si atterrà ai principi di difesa e del contraddittorio, sempre presenti in ogni giurisdizione e così anche in quella ''domestica'' dell’Ordine, potrebbe venire istituzionalizzato in sede di una possibile riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69».

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