Navanteri

Talvolta esternare il proprio pensiero serve soltanto ad attirare su se stessi le ire e gli improperi di chi la pensa diversamente. Ma non per questo è scorretto avere una diversa visione dei problemi, anzi esercitare il pensiero divergente è il sale della democrazia che trova la sua forza nel continuo rinnovarsi, senza dare per inamovibili le verità più consolidate.

Bnl


In questo caso vale la pena mettere in discussione una norma costituzionale che sin dal 1948 raccoglie critiche a volte feroci in quanto ascrivibili alle disfunzioni di una giustizia ingiusta, espressione di uno Stato forte coi deboli e debole coi forti.
Emblematico l’ultimo caso arrivato all’attenzione dei media nazionali per via di un genitore che, forse per passare alla storia con un gesto tanto eclatante quanto incosciente, non trovò di meglio che scaraventare il proprio figlio di 16 mesi nelle acque del Tevere in piena, la cui temperatura era prossima allo zero termico, dato il clima di questi giorni. Si tratta, in effetti del gesto tipico di un insano di mente che compie un infanticidio, per giunta nei confronti del proprio figlio, sapendo di compierlo, per quanto significativo valore si possa dare alle concause del gesto ascrivibili molto probabilmente agli effetti del consumo di droghe oltre che al dilagare dei problemi esistenziali di cui la società moderna ci regala sempre più spesso un variegato caleidoscopio. Quando ogni sassolino diventa una montagna e le capacità di soluzione dei problemi diventano infinitesimali, la vita sembra solo un fastidioso e incomprensibile turbinìo. Si arriva a crede così, alla materializzazione del fantastico il cui solo sistema per liberarsi resta il gesto estremo. Lanciare nel fiume il figlio di 16 mesi mentre dormiva, rappresenta un atto liberatorio, per nulla collegato alla morte, anzi visto dal suo esecutore come una consegna alle acque salvifiche del fiume della vita, a quelle stesse acque ove una novella lupa capitolina prontamente si materializza per assolvere a quella funzione genitoriale a lui preclusa. Basta trovare nella propria mente sconvolta questo trait d’union fra la vita e la morte: la vita certa di una misera quotidianità in attesa della morte reale e la morte anzitempo liberatrice, che avrebbe tutto trasformato da fantastico a reale al compimento del solo gesto della “deposizione”del bimbo, attore passivo, nelle acque di quello stesso Tevere capace di attirare l’attenzione della lupa che non aspetta altro che il bimbo da portare in salvo. Un gesto liberatorio e risolutorio. Perché non farlo?
Ma la lupa della leggenda è rimasta tale ed il fanciullo, martire innocente e inconsapevole, è morto non si sa ancora bene se per affogamento o per assideramento. La leggenda non si è ripetuta. Ma, si sa, le leggende sono vere in quanto irripetibili.
Ora il cosiddetto “genitore” aprendo gli occhi alla realtà, si accorge di poter glissare circa l’espiazione della pena senza marcire in carcere per diversi lustri. In suo aiuto corre, in primis, la bravura del suo difensore, esperto nel cogliere i bizantinismi tipici di una cultura giuridica capace di dividere un capello in quattro, ma in maniera determinante il terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione, un capolavoro giuridico/politico voluto dai nostri “padri costituenti” per un probabile eccesso di zelo garantista dal sapore pseudo democratico e, come tale, atto a far dimenticare una stagione totalitaria che della vita umana fece scempio. Il testo, padre di tutte le diatribe che accompagnano dal 1948 in poi il problema della certezza della pena, testualmente recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
La pena inflitta dal giudice, quindi, la si può espiare solo se si è in buona forma fisica che permetta lo svolgimento del programma di recupero. In tutto questo non vi è alcun cenno sulla fine che fa la parte lesa. Col senno di poi lungo tutti questi 60 anni e oltre, ci si è resi conto che la giustizia in Italia è talora affatto giusta, ma chi ha ormai il coraggio ed i numeri in Parlamento per mettervi mano?
È per questo che il condannato, fosse anche un ergastolano che accusa un raffreddore, viene spostato dalla cella all’ospedale o assegnato agli arresti domiciliari o altre strutture di accoglienza. Senza disquisire più di tanto, appare evidente la insanabile dicotomia fra certezza della pena e misure alternative di rieducazione del condannato. Pur senza fare alcun paragone improponibile con il tipo di carcerazione in uso nel passato (la memoria corre al povero Silvio Pellico), appare evidente come si sia passati da un disumano giustizialismo basato sul terrore, ad un eccessivo lassismo che, volendo salvare capra e cavoli, fa solo gli interessi e le ragioni del più forte, quasi giustificando così una azione “fai da te”, che d’un sol colpo azzera ogni fiducia nelle istituzioni e fra esse, quella più delicata della giustizia.
L’omicida, nel caso di specie istintivamente definibile come tale in quanto arrestato in flagranza di reato dopo 20 minuti dall’insano gesto sul luogo del delitto dai rappresentanti della Benemerita, (ma è pur vero che lo si può considerare tale solo dopo il giusto processo che in Italia dura sine die), va sottoposto a regolare processo e solo dopo condanna definitiva espressa in Cassazione con l’emissione del terzo grado di giudizio, essere tradotto nelle patrie galere ove espiare la giusta condanna. Ma qui, come su specificato, subentra il fatidico terzo comma.
Oggi si parla di eccesso di garantismo, ma quando la Carta venne promulgata nel 1948, essa parve avere tutti i crismi di una democrazia appena uscita dall’incubo della seconda guerra mondiale segnata dal genocidio di un intero popolo finito nei forni crematori.
Una rivisitazione del testo costituzionale effettuata a mente serena dopo otre 60 anni, (per inciso è appena il caso di ricordare che fra gli estensori della Costituzione vi furono giuristi della levatura di Costantino Mortati annoverato fra i più autorevoli giuristi del XX secolo, nativo di Corigliano, ma di chiara etnia arbëreshe), potrebbe adottare qualche precauzione in più circa la tenuta delle chiavi delle celle carcerarie. Certamente non quella di buttarle da qualche finestra, magari dimenticando il condannato che sta dentro, (come qualche estremista gradirebbe), ma certamente adottando qualche precauzione in più nel custodirle meglio, questo sì.
Agendo in tal senso si potrebbe separare l’espiazione della pena dalla sua funzione rieducativa. Il condannato, cioè, prima paga il debito con la società espiando la pena e riservandosi il diritto a svolgere da uomo libero, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, presso strutture convenzionate, una attività riabilitativa di reinserimento nel tessuto sociale, culturale, lavorativo.
Ma su questo è meglio lasciare agli addetti ai lavori (magistratura, avvocatura, politica), ogni eventuale pronuncia, nella certezza che la fiducia nella giustizia ne trarrebbe sicuri vantaggi.

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