Tutti abbiamo in mente la leggendaria scena de “I laureati” di Leonardo Pieraccioni in cui un gruppo di amici alle prese con il conto salato, dopo una bizzarra e comica discussione su chi debba pagare, risolve con una folle corsa all'ultimo secondo. Ma se la fuga a gambe levate funziona benissimo per far ridere al cinema, nella vita reale la faccenda si fa decisamente meno comica.
Premesso che consumare un pasto in un ristorante comporta la nascita di un rapporto contrattuale tra il ristoratore che si impegna a fornire cibi e bevande e il cliente che assume l’obbligo di corrispondere il prezzo previsto. Cosa succede quando un cliente "dimentica" di pagare? Tra reati, scuse bizzarre e conti rimasti a metà, vediamo come la legge italiana divide i furbetti in tre grandi categorie.
Se il conto non viene saldato le conseguenze giuridiche non sono sempre le stesse. La normativa italiana distingue infatti tra situazioni che integrano un illecito penale e casi che danno luogo esclusivamente a una responsabilità di natura civile.
1. Insolvenza fraudolenta: il mancato pagamento con intenzione di non adempiere
(Art. 641 Codice Penale)Il reato di insolvenza fraudolenta ricorre quando il cliente richiede la prestazione pur sapendo fin dall’inizio di non essere in grado, o di non voler, pagare il conto. È il classico caso di chi entra al ristorante già sapendo che non sborserà un centesimo. Mangia dall'antipasto al digestivo, fa finta di niente e poi si smaterializza verso il bagno per non tornare mai più, oppure fa la recita di chi "ha lasciato il portafoglio nell'altra giacca" conoscendo benissimo la propria incapacità di saldare.
L'inganno sta nell'intenzione iniziale. Volevi scroccare fin dal primo grissino? Si rischia la reclusione fino a 2 anni oppure una multa fino a 516 euro. Un dessert decisamente amaro.
2. La truffa vera e propria: quando il cliente utilizza inganni o artifici
(Art. 640 Codice Penale) Qui non parliamo di una semplice fuga, ma di una vera messa in scena degna di Hollywood. Il cliente usa veri e propri artifici o raggiri per far credere al ristoratore di essere pieno di soldi: mostra un portafoglio gonfio che poi contiene solo scontrini vecchi, oppure sventola una carta di credito palesemente finta fingendo che il POS non funzioni per colpa del locale.
Creare un'illusione per trarre in inganno il ristoratore. In tal caso la condotta è più grave, quindi salgono anche le pene: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro.
3. Il semplice inadempimento civile: "Pardon, ho dimenticato il portafoglio!"
(Art. 1218 Codice Civile) Non tutti gli insolventi sono criminali da film d'azione. Può capitare a chiunque: finisci di mangiare, chiedi il conto e realizzi con terrore di aver lasciato le carte a casa, oppure che l'unica carta che hai si è smagnetizzata. Se dici subito la verità al ristoratore, lasci i tuoi dati reali e ti impegni a saldare prima possibile, nessun reato è stato commesso.
Si tratta di un semplice inadempimento contrattuale. Nessuna volante della Polizia, ma il debito resta. Il cliente rimane tenuto al pagamento del corrispettivo, mentre il titolare del locale potrà agire per il recupero del proprio credito attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, quali una diffida di pagamento o, ricorrendone i presupposti, un decreto ingiuntivo.
Quali iniziative può adottare il ristoratore
Di fronte a un cliente che non paga il conto, il gestore del locale dovrebbe agire nel rispetto delle regole previste dalla legge.
È consigliabile identificare, ove possibile, il cliente, acquisire le sue generalità, conservare ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti, come registrazioni delle telecamere, documentazione fiscale o testimonianze, e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine affinché procedano agli accertamenti necessari.
Qualora ne ricorrano i presupposti, il ristoratore potrà inoltre valutare la presentazione di una denuncia-querela. Al contrario, non è consentito trattenere con la forza il cliente all’interno del locale contro la sua volontà, poiché una simile condotta potrebbe integrare il reato di sequestro di persona previsto dall’art. 605 del Codice penale. Niente sequestri di persona caserecci e niente scene da Far West per "farsi giustizia da soli" (art. 392 c.p.). I conti insomma vanno sempre saldati: la corsa alla Pieraccioni lasciamola sul grande schermo, che sul marciapiede si rischia solo di scivolare direttamente in tribunale.
Articolo in collaborazione con il giurista Alessandro Klun autore del libro “A cena con diritto”
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