La condanna resa definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti del gioielliere cuneese Mario Roggero a 14 anni e nove mesi di reclusione ha riaperto un dibattito destinato a reiterarsi ogni volta che un cittadino reagisce ad un’aggressione, ovvero ad una condotta illecita in proprio danno.
L’anzidetta decisione, esasperatamente contestata da esponenti politici del centrodestra (oltre che da una parte di quella opinione pubblica ad essa ricollegabile nei social media), ha originato il deposito di un disegno di legge del senatore Claudio Borghi della Lega di modifica ancora dell’istituto della legittima difesa che mira a introdurre una causa di non punibilità per "qualsiasi reazione" attuata nell’immediatezza di un’aggressione a mano armata all’interno del domicilio o del proprio esercizio commerciale. Il testo della proposta di riforma prescinde esplicitamente dalla proporzionalità dei mezzi impiegati, dalla persistenza del pericolo reale e dal carattere strettamente difensivo della condotta.
Più che un’iniziativa legislativa sembra, quindi, un celato tentativo di riscrivere norme generali e astratte per correggere, di fatto, “ad personam” l’esito processuale di un caso specifico, minando pericolosamente la stabilità dell’ordinamento e la certezza del diritto.
Certezza assolta dai Giudici, più di una decina circa coinvolti nelle varie fasi processuali, i quali, addivenendo tutti alle medesime conclusioni, non hanno ravvisato la possibilità di applicare l’esimente della legittima difesa per la palese evidenza di qualsivoglia assenza di ogni minaccia in atto alla vita e alla incolumità propria e dei propri familiari al momento degli omicidi.
Tutto sommato è stato inflitto al gioielliere il minimo della pena possibile, concedendogli sia le attenuanti generiche (prima diminuzione di 1/3 della pena) che l’attenuante della provocazione, cioè aver agito in modo incontrollato a causa dello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (ulteriore abbattimento di un terzo della pena).
Sorprende veramente che un dibattito così delicato venga affrontato con una tale leggerezza culturale da parte del ceto politico al sol fine di intercettare quel “consenso passeggero” della piazza che tifa per il gioielliere pistolero.
In tale contesto di “populismo giuridico” appare, dunque, lecito interrogarsi su quale sia il perimetro del diritto alla legittima difesa, il cui quesito presuppone rispondere alle ulteriori seguenti domande: fino a che punto è consentito difendere sé stessi e il proprio patrimonio?
La risposta va ricavata dalla Costituzione e nei principi che essa pone a fondamento della Repubblica.
Come è noto, l’Assemblea Costituente, sebbene profondamente divisa tra la cultura cattolica, socialista e liberale, converse unitariamente sulla centralità della persona umana, condividendo il principio secondo cui la nuova Repubblica dovesse essere costruita sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, quale limite al potere dello Stato e fondamento della convivenza democratica (vedi art. 2 Costituzione).
Da ciò ne è discesa una gerarchia dei valori costituzionali di cui la proprietà privata, pur essendo riconosciuta e garantita dall’art. 42 della costituzione, che non nega affatto l’importanza del patrimonio, né sottovaluta il danno subito da chi è vittima di un reato, rappresenta un bene giuridico di rango inferiore rispetto la vita, la dignità e l’incolumità personale.
In tal prospettiva deve essere letta la disciplina della legittima difesa prevista dall’articolo 52 del Codice penale. Difatti, essa non attribuisce al cittadino un generale diritto di farsi giustizia da sé, ma consente una reazione soltanto quando ricorrono presupposti rigorosi: un’aggressione ingiusta, un pericolo attuale, la necessità della difesa e la proporzione tra difesa e offesa. La legittima difesa costituisce, dunque, un’eccezione al principio secondo cui l’uso della forza appartiene allo Stato, ed è per questo che il legislatore ne deve delimitare attentamente i confini.
Per cui la Costituzione italiana non pone sullo stesso piano la tutela della vita e quella del patrimonio, né tanto meno l’ordinamento consente, se non eventualmente, attraverso una revisione costituzionale, che peraltro non sarebbe sufficiente (secondo chi scrive), la modifica di quel rapporto di equilibrio tra valori realizzato dai padri costituenti.
Forse Salvini (e non solo) ignora che il diritto nasce per sostituire la forza con la legge e la vendetta con la giurisdizione. L’intera storia del diritto occidentale non è altro che il progressivo abbandono della vendetta privata. Per secoli, le società hanno cercato di sottrarre ai singoli il potere di punire, affidandolo a giudici imparziali e a istituzioni pubbliche.
In uno stato di diritto moderno, nessuno può contemporaneamente essere vittima, accusatore, giudice ed esecutore, né tanto meno, possa sostituirsi anche al Presidente della Repubblica, come ha inteso fare il sig. Roggero rivendicando il “diritto alla Grazia”.
Tuttavia, il caso del gioielliere piemontese, non deve spostare le reali problematiche sottese alla vicenda giudiziaria, cioè il legittimo diritto di sicurezza dei cittadini.
Invece di sforzarsi in iter legislativi giuridicamente e penalisticamente discutibili, poiché una disciplina di tale portata non si limita a incidere in modo tecnico sull’istituto, ma ne travalica i principi fondanti, scivolando nel populismo penale, nonché configurando un attacco ai cardini dello Stato di diritto, le forze politiche dovrebbero avviare azioni più efficaci di protezione dei cittadini e maggiore sicurezza delle città italiane.
Il far west è dietro l’angolo, senza un serio rafforzamento di risorse in favore delle forze dell’ordine, attraverso le dotazioni adeguate, addestramento continuo, tutele operative e un presidio capillare del territorio, trasformando la presenza dello Stato in una forma costante di prevenzione e non in un intervento emergenziale.
A tutti dispiace per la vicenda umana del settantaduenne gioielliere, tuttavia “dura lex sed lex”.
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