CORIGLIANO - ROSSANO - Con sentenza dello scorso 15 marzo, il Tribunale di Castrovillari ha condannato il comune CORIGLIANO-ROSSANO a pagare l’indennità di funzione prevista dall’art. 56-sexies CCNL 21/05/2018. Grazie al ricorso depositato dall’avvocato Simone Scarpino del foro di Cosenza, l’amministrazione è stata condannata a pagare la somma di euro 3.200,00 per gli anni 2021 e 2022, in favore di un Funzionario della Polizia Locale che, pur avendo svolto le funzioni di coordinamento dei servizi di PG, Ambiente e Commercio, non gli era stata liquidata la relativa indennità di funzione.
Tutto ciò nonostante nel Contratto Decentrato Integrativo, alla sezione speciale aveva stabilito i criteri per il riconoscimento di detta indennità nei "SERVIZI" di Polizia Locale, in base al Grado rivestito con connessa responsabilità di servizi/uffici. Il Giudice del Lavoro dr.ssa Margherita Sitongia sulla base di quanto rappresentato dall’Avvocato Scarpino, dichiarava «il diritto del ricorrente a percepire per il biennio 2021-2022, l’indennità di Funzione ai sensi dell’art. 1 del Contratto Decentrato integrativo dell’Ente anno 2021 nella parte in cui prevede “2) Grado cat. D euro 1.600,00”. Pertanto, il Comune resistente deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 3.200,00 oltre accessori ex art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate nel dispositivo.