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Altomonte, il cannocchiale "esperienziale" della discordia In evidenza

  • Binocolo "esperenziale" per fare cosa?
Il cannocchiale e la ripresa specifica Il cannocchiale e la ripresa specifica

ALTOMONTE - “Cannocchiale esperienziale”: il nome sembra davvero tutto un programma. Ma la cosa fa già discutere e sui social e - fra “pro” e “contro” - spunta addirittura il Codice penale.

Ma andiamo per gradi. In piazza Santa Maria della Consolazione, l’Amministrazione Comunale ha posizionato un cannocchiale panoramico «per regalare a tutti – si legge in una nota – un momento emozionale ed esperienziale unico: spaziare con lo sguardo nella valle dell’Esaro e dal Pollino alla Sila. Sarà possibile utilizzare l’infrastruttura turistica in totale sicurezza, grazie alle bustine proteggi mani». Andando a ritroso, la delibera di Giunta che fa riferimento all’iniziativa è la n. 121 del 27-11-2019, quindi oltre sette mesi fa, con oggetto: «Valorizzazione centro storico - Atto di indirizzo». Bene, nella delibera – leggendola per intero – non si fa riferimento alle caratteristiche tecniche del cannocchiale e alle norme sulla vita privata dei cittadini. E ancora mancano dei riferimenti di particolare interesse su cui puntare il cannocchiale per poter assolvere alla precipua funzione paesaggistica. Fin qui ordinaria amministrazione. Senonché arriva la “patata bollente” che non vuol essere solo una provocazione. Per Francesco Pacienza, giornalista free-lance nonché fotografo professionista, la cosa fa a pugni con l’art. 615-bis del Codice penale che parla di «interferenze illecite nella vita privata». Ma non è un problema di privacy. E allora? «Appunto non si tratta di privacy – obietta lo stesso – ma di Codice penale. Il cannocchiale “deve” essere vincolato su angolazioni panoramiche e non poter puntare sulle abitazioni. Le sentenze in materia sono tante, anche da parte della Cassazione. Ma cosa recita a proposito proprio l’articolo citato? È presto detto: «Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora [295 comma 3-bis c.p.p.], si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Cassazione 46158/19». L’interferenza illecita normativamente prevista è, infatti, quella realizzata dal terzo “estraneo” al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso». Ma cosa aggiunge Pacienza sulla querelle? «Agendo sull'asse verticale – denota ancora Pacienza – posso vedere ciò che accade in un’abitazione; questa è una violazione della libertà privata. Infatti, il Codice penale prevede come reato anche l'assunzione di notizie attraverso questi strumenti, quindi “non solo” riprese fotografiche e/o video. D'altronde è uno strumento per ammirare il panorama e non per entrare nelle abitazioni delle persone». Detto, fatto: ecco la prova! Dal binocolo si vedono abbastanza nitidamente due persone – su Piazza San Francesco – mentre sono vicine al Municipio e quindi l’aggeggio potrebbe, allo stesso modo, magari entrare nella camera da letto o nel bagno di una persona in atteggiamenti intimi!? Ma vi è di più: «Se attacco lo smartphone sull'oculare – conclude Pacienza – posso eseguire riprese sia fotografiche che video. Comunque si parla anche di notizie e non necessariamente di immagini. Quindi il binocolo o cannocchiale che dir si voglia “deve” essere vincolato a muoversi su un asse orizzontale e solo sui panorami e non potersi muovere anche sull'asse verticale in ogni direzione. Un cannocchiale, in buona sostanza, è uno strumento di “ripresa visiva” e basta vincolarlo in orizzontale. Domandina finale: Perché non si è pensato a farlo? Bastava pensarci prima o forse si è ancora in tempo al fine di evitare eventuali problemi di natura giudiziaria.

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