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Redazione

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Contratto di locazione per uso commerciale

Art. 1 Il locatore: . . . concede al conduttore . . . identificato con . . . che accetta, per ed aventi causa con obbligazione indivisibile, l’unità immobiliare sita in via . . ., n. . . ., sc. . . ., piano . . . così composta . . .

Art. 2 La locazione ha la durata di anni sei con inizio dal . . . e termine al . . .

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di sei anni in sei anni se non venga data disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza.

La facoltà del locatore di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza è limitata ai motivi di cui all’art. 29 della legge n. 392/1978.

Art. 3 Il canone della locazione è contestualmente determinato in euro . . . annui da pagarsi presso il domicilio del locatore, in contanti, in rate . . . anticipate di euro . . . ciascuna entro . . .

Art. 4 Le parti convengono che dall’inizio del secondo anno della locazione

e così per ogni anno successivo, il canone sia, automaticamente e senza bisogno

di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente. La misura dell’aggiornamento sarà quella massima prevista dalla legge.

Art. 5 Il pagamento del canone non potrà essere sospeso ritardato da pretese od eccezioni del conduttore di qualunque specie e natura. Unica prova del pagamento sarà costituita dalla ricevuta. Il mancato puntuale pagamento in tutto o in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce il conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex art. 1455 c.c. a danno e spese del conduttore stesso. Il conduttore sarà comunque tenuto, in ogni caso, al pagamento dell’interesse di mora sulle somme non corrisposte nella misura del due per cento mensile.

Art. 6 Sono a carico del conduttore gli oneri accessori di cui all’art. 9 della L. n. 392/1978, nella misura risultante dal preventivo (salvo conguaglio in sede di riparto definitivo) e dal consuntivo dell’amministrazione del condominio o del proprietario unico dell’edificio e secondo le relative tabelle millesimali. Il mancato pagamento, entro due mesi dalla richiesta avanzata dal locatore, degli oneri accessori, quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce grave inadempimento del conduttore e luogo, pertanto, alla risoluzione di diritto del contratto.

Il conduttore sarà comunque tenuto, in ogni caso, al pagamento dell’interesse di mora sulle somme non corrisposte nella misura del due per cento mensile decorrente dall’inizio del terzo mese successivo alla richiesta del locatore.

Art. 7 Il conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, le piccole riparazioni di cui all’art. 1609 c.c., le manutenzioni nonché le forniture di cui al precedente art. 6.

Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il conduttore non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni necessarie, anche se differibili, modifiche o miglioramenti all’intero stabile, o a parte

di esso, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata, fermo restando il suo diritto ad ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto ove l’esecuzione delle riparazioni renda inabitabile l’immobile locato.

Art. 8 Le spese straordinarie tutte per riparazioni, manutenzioni, sostituzioni (totali o parziali) o per altre opere riguardanti le parti, cose ed impianti comuni saranno sostenute dal locatore, con l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l’interesse legale sul capitale impiegato, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell’ultimazione dei lavori.

Art. 9 I locali si concedono in locazione per il solo uso di . . .

È espressamente vietata qualsiasi variazione, anche parziale, di destinazione

o uso dell’unità immobiliare locata e delle modalità di svolgimento dell’attività contrattualmente prevista. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento del conduttore che il locatore potrà far valere nei termini di cui all’art. 80 della legge n. 392/1978. Qualsiasi eventuale deroga al divieto di cui sopra dovrà risultare da atto scritto.

Art. 10 Salvo quanto disposto dall’art. 36 della legge n. 392/1978, è fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, dare in comodato, conferire in società, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere o trasferire a qualunque titolo il contratto. Ogni deroga deve essere autorizzata per iscritto. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 11 Il conduttore, a seguito della visita dell’immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti espletati, dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, compresi gli impianti esistenti ed adatta all’uso contrattualmente previsto. Il conduttore, pertanto, dichiara di esonerare il locatore da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, di licenze amministrative o condominiali, anche se dipendenti dalla cosa locata, fermo restando il suo diritto, in tali ipotesi, allo scioglimento del contratto, senza alcun risarcimento dei danni. Il conduttore si obbliga, altresì, a rispettare il regolamento dello stabile, che dichiara di ben conoscere e ad osservare le deliberazioni delle assemblee dei condomini.

Art. 12 Il conduttore è costituito custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia.

Egli esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei dipendenti del locatore, compreso il portiere, o di terzi in genere.

Art. 13 Il conduttore, qualora esista o venga istituito il servizio di portineria, è tenuto ad osservare le modalità che regolano il servizio stesso e le norme impartite dal locatore.

Questi si riserva la facoltà, oltre che di istituire, anche di sopprimere di propria iniziativa il servizio di portineria, adottando gli opportuni accorgimenti.

Art. 14 Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione

o miglioria alla cosa locata, compresi gli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto del locatore. In particolare, l’esecuzione da parte del conduttore di opere per le quali disposizioni, anche future, legislative e regolamentari

in materia edilizia prescrivono il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15 Al termine della locazione l’immobile sarà riconsegnato in buono stato locativo, salvo il deterioramento da normale uso.

Tutti i lavori, opere, accessioni ed aggiunte eseguiti durante la locazione andranno

a beneficio del locatore senza che il conduttore possa accampare diritti o pretese di alcun genere, a meno che il locatore non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato, a cura e spese del conduttore.

Art. 16 Il conduttore dovrà in ogni caso consentire l’accesso del locatore o

di suoi incaricati nell’unità immobiliare locata per l’accertamento dell’adempimento da parte di esso conduttore degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, relativamente alla destinazione ed allo stato di manutenzione.

Dopo la disdetta o nel caso in cui il locatore intendesse vendere la cosa locata,

il conduttore dovrà consentire la visita dalle ore . . . alle ore . . . dei giorni dispari non festivi, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

Art. 17 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e di convalida di sfratto o di licenza ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore elegge domicilio nell’immobile locatogli o, in caso di abbandono dell’immobile stesso, presso il portiere dello stabile o presso l’Ufficio di Segreteria del Comune.

Art. 18 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il conduttore corrisponderà al locatore (che ne rilascerà quietanza), a titolo di deposito cauzionale la somma di euro . . . pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni o altri corrispettivi. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’immobile e sempre che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi tutti derivantigli dal contratto di locazione.

In caso di mancata puntuale riconsegna di tutti i locali in buono stato locativo,

il locatore è fin da ora autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale a titolo

di penale, per il ritardo. Il conduttore sarà tenuto, inoltre e comunque, all’ulteriore risarcimento dei danni.

Art. 19 L’inquilino dichiara di accettare come parte integrante del presente contratto tutte le condizioni contenute nel “Regolamento Generale per gli Inquilini” depositato presso l’Associazione proprietari casa di . . . con sede in . . . registrato a . . . il . . . al n. . . ., del quale ha ritirato copia.

L’infrazione alle norme del Regolamento, se contestata almeno due volte all’inquilino mediante raccomandata, determina ipso jure la risoluzione del contratto

a danno e spese del conduttore, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 20 Con la sottoscrizione del presente contratto, il conduttore prende atto che l’art. 11, comma 2, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, stabilisce che: “Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12” dell’anzidetto D.P.R.

Art. 21 Le spese di bollo e di quietanza sono a carico del conduttore. Le spese di registrazione e di rinnovazione saranno a carico delle parti come per legge.

Art. 22 In deroga all’art. 1193 c.c., il locatore avrà facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi indipendentemente dalle eventuali diverse indicazioni del conduttore stesso.

Art. 23 Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti richiamano le disposizioni della L. n. 392/1978 in quanto applicabili, quelle del Codice civile, nonché gli usi e le consuetudini locali.

Eventuali modifiche della legge n. 392/1978 comporteranno l’adeguamento ad esse di quanto pattuito con il presente contratto.

Art. 24 Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

Art. 25 Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196).

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

. . ., . . .

Il locatore . . .

 

 

Il conduttore . . .

 

Il conduttore, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: 4 (aggiornamento automatico del canone); 5 (risoluzione in caso di mancato pagamento del canone);

6 (risoluzione per mancato pagamento oneri accessori); 9 (risoluzione per variazione uso); 10 (risoluzione in caso di sublocazione, comodato etc.); 11 e 12

(esonero responsabilità del locatore); 14 (risoluzione in caso di modifiche); 16

(risoluzione in caso di rifiuto visita dell’immobile); 17 (elezione di domicilio

e competenza) e 19 (risoluzione per infrazioni).

 

Il conduttore . . .

Contratto di locazione per uso abitativo

Scrittura privata

 

Il locatore sig. . . ., c.f. . . . nato a . . ., il . . . residente a . . .

concede in locazione

al conduttore sig. . . . identificato a mezzo . . . n. . . . rilasciato da . . . il . . . c.f. . . ., nato a . . . il . . ., residente a . . . che accetta, per e i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in . . . via . . ., n. civico . . ., scala . . ., piano . . ., int. . . ., composta da n. . . . vani, oltre cucina e servizi, dotata dei seguenti elementi accessori . . .

1. Il contratto è stipulato per la durata di anni . . . dal . . . al . . . e s’intenderà rinnovato per altri . . . anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni

o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione alla fine del primo rinnovo il contratto sarà rinnovato tacitamente, per quattro anni, alle medesime condizioni. Successivamente il contratto si rinnoverà di quattro anni in quattro anni, in mancanza di disdetta da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di due mesi.

3. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: . . .

4. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5. Il canone annuo di locazione è convenuto in euro . . . che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in n. . . . rate eguali anticipate di euro . . . ciascuna, scadenti il . . .

Il canone sarà aggiornato ogni anno con riferimento alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall’Istat nella misura del . . .%.

6. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

7. Ove, nel corso della locazione, si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il canone come pattuito verrà/non verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati.

8. Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare, previo avviso al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione.

9. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all’uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore s’impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

10. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

11. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di euro . . . pari a . . . mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

12. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative a . . .

Prima di effettuarne il pagamento, il conduttore avrà diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

13. Le spese di bollo per il presente contratto saranno a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Questi anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà.

14. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.

15. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

16. Il conduttore autorizza/non autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196).

17. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

 

Letto, approvato e sottoscritto . . .

. . ., . . .

 

Il conduttore

 

Il locatore

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17.

 

Il locatore

 

Il conduttore

Preliminare di vendita

MODELLO 1

 

Addì . . . in . . . tra i sottoscritti:

. . . nato a . . ., residente a …, c.f.: . . . da una parte;

e . . . con sede in . . ., via . . . c.f.: . . . in persona dell’Amministratore Unico

e legale rappresentante . . . nato a . . . il . . ., dall’altra;

 

premesso

che la . . . sta realizzando un intervento di ristrutturazione, per trasformazione ad uso residenziale, giusta DIA n. . . . del . . . del complesso di edifici deno- minati . . . siti nel comune di . . . strada . . ., e contraddistinti al N.C.E.U. dei comune di . . ., foglio . . ., mapp. . . . e subalterni da . . . a . . ., Catasto ter- reni foglio . . . mapp. . . . foglio . . . mapp. . . .

Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto di seguito indicato

in singoli articoli interdipendenti tra loro ma costituenti unico contesto.

 

Art. 1. La . . . s.r.l., con la firma della presente, si impegna a vendere, al sig.

. . . le unità immobiliari sotto descritte, facenti parte del complesso di cui in premessa ed individuate con le lettere “. . .-. . .” nella planimetria allegata che

fa parte integrante e sostanziale del presente contratto preliminare (allegato A).

a) unità immobiliare posta al Piano Primo distinto al N.C.E.U. al Foglio . . . mappale . . . sub . . . costituito da appartamento di mq. . . . circa con soppalco

e terrazzo come meglio individuato nella planimetria allegata;

b) n. 1 autorimessa con cantina contraddistinta con il n. . . . e n. . . ., posto auto contraddistinto con il n. . . . che verranno realizzati dalla parte venditrice come da planimetria allegata;

c) quota spettante di parti comuni dell’intero complesso edilizio (circa 90/1000)

individuate con colorazione gialla nella planimetria allegata.

 

Art. 2. Il sig. . . . da parte sua, si obbliga a comprare, per o persona fisica e/o giuridica da nominare, le unità immobiliari descritte all’articolo che pre- cede ed a pagarne il prezzo convenuto, a corpo e non a misura, di euro . . .

(. . .), come segue:

euro . . . alla firma del presente quale acconto e caparra confirmatoria;

euro . . . al completamento opere al rustico . . .;

euro . . .

euro . . . al rogito (. . .)

oppure, in caso di atto di compravendita della casa dell’acquirente entro il . . .

euro . . . alla firma del presente quale acconto e caparra confirmatoria;

euro al completamento opere al rustico;

euro . . .;

euro . . . al rogito.

 

Art. 3. Il signor . . ., con la firma della presente, dichiara di avere attenta- mente visionato il progetto di ristrutturazione ed il Capitolato delle opere rela- tive alla porzione oggetto del presente contratto (allegato B).

La parte venditrice si impegna a garantire la conformità dei lavori di ristruttu- razione alla normativa edilizia, agli strumenti urbanistici ed ai provvedimenti amministrativi autorizzati di detti lavori, ed in particolare l’ottenimento del cer- tificato di abitabilità a lavori ultimati sempre che il suo mancato rilascio non dipenda da fatto o colpa della parte promissoria acquirente.

 

Art. 4. La consegna di quanto promesso in vendita resta prevista per . . ., fatti salvi, in ogni caso, ritardi dovuti per cause di forza maggiore.

 

Venditore . . .

 

 

MODELLO 2

 

Tra

. . . con sede in . . ., via . . ., n. . . . c.f. . . . in persona del Liquidatore giudiziario Dott. . . . in seguito “Promittente venditore”, assistita dall’avv. . . .

e

. . . nato a . . . il . . ., residente a . . ., c.f. . . . in seguito “Promissario acquirente”

 

premesso

1) che in data . . . tra la . . . in persona dell’allora Amministratore unico arch.

. . . ed il Promissario acquirente si è concluso un contratto preliminare di compravendita (in seguito il “contratto preliminare”), qui allegato sub A, relativo all’unità immobiliare sotto descritta e meglio individuata nella planimetria, qui allegata sub B, con la lettera “F1-G1”, costituente parte dell’intervento di ristrutturazione per trasformazione ad uso residenziale, giusta D.I.A. n. . . . del complesso di edifici denominato . . . siti in . . . via . . ., n. . . . e contraddistinti al N.C.E.U. del Comune di . . . Foglio . . ., mapp. . . . e sub da . . . a . . ., C.T. Foglio . . ., mapp. . . . e Foglio . . ., mapp. . . .

a) unità immobiliare posta ai piani primo e secondo distinto al N.C.E.U. al Foglio . . ., mapp. . . . sub . . . costituita da appartamento di mq. . . . circa con soppalco e terrazzo come meglio individuato nella planimetria allegata;

b) n. 1 autorimessa con cantina contraddistinta con il n. . . . e n. . . . posto auto contraddistinto con il n. . . . che verranno realizzati dalla parte venditrice come da planimetria allegata ed individuati dal mappale rispettivamente dal sub . . .

e . . .;

c) quota spettante delle parti comuni dell’intero complesso edilizio individuate con colorazione gialla nella planimetria allegata.

2) Che le opere di completamento e finitura erano descritte nel Capitolato generale, qui allegato sub C.

3) Che il prezzo era convenuto a corpo e non a misura in euro . . . + Iva da versarsi come segue:

euro . . . alla firma del presente a titolo di acconto-caparra confirmatoria;

euro . . . al completamento opere al rustico;

euro . . .

euro . . .al rogito;

oppure, in caso di atto di compravendita della casa dell’acquirente entro il . . .;

euro . . . alla firma del presente a titolo di acconto-caparra confirmatoria;

euro . . . al completamento opere al rustico;

euro . . .;

euro . . . al rogito.

4) Che le parti avevano convenuto, salvi ritardi dovuti per cause di forza maggiore, che l’immobile promesso avrebbe dovuto essere consegnato al promissario acquirente entro il mese di . . .

5) Che il predetto termine, a causa dei contrasti tra i soci, che hanno portato all’attuale procedura di liquidazione, non è stato rispettato.

6) Che il promissario acquirente, in virtù di preliminare di vendita della propria precedente abitazione, stipulava in data . . . il relativo atto di compravendita e non avendo la disponibilità dell’immobile promessogli in vendita dalla

. . . –, sulla scorta delle assicurazioni del promittente venditore che il ritardo sarebbe stato limitato a un paio di mesi sistemava provvisoriamente la propria famiglia in un bilocale, depositando in custodia parte del mobilio e gli arredi in un magazzino e i mobili antichi presso un antiquario.

7) Che tale sistemazione “provvisoria” comporta al promissario acquirente l’esborso mensile della somma di euro . . .

8) Che a seguito di provvedimento del Tribunale di . . . del . . . è stato nominato come Liquidatore della s.r.l. . . . in liquidazione il Dott. . . .

9) Che il Liquidatore giudiziario ha dato incarico al Progettista direttore dei lavori al fine di definire con l’Amministrazione comunale il rilascio delle definitive autorizzazioni a costruire ivi compreso il mutamento di destinazione della parte di area attualmente destinata a strada comunale della . . .

10) Che le parti confermano la propria volontà di dare esecuzione al contratto preliminare, concordando sulla necessità di modificarne parzialmente il contenuto, al fine di garantire alla procedura l’ingresso della liquidità necessaria per l’ultimazione dei lavori, nonché, al fine di riconoscere al promissario acquirente una somma determinata in via forfetaria a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nella consegna dell’immobile sopra descritto. Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo transattivo,

le parti, al fine di definire in via amichevole la controversia attualmente in essere in sede stragiudiziale

 

convengono e stipulano quanto segue:

a) le premesse formano parte integrante della presente scrittura privata transattiva;

b) il termine di consegna di quanto promesso in vendita resta concordemente fissato per il . . . fatti salvi in ogni caso ritardi dovuti a causa di forza maggiore, particolari ed avverse condizioni atmosferiche ed altre cause similari e straordinarie;

c) dato atto che parte Promissaria acquirente ha provveduto ad oggi a pagamenti per complessivi euro . . . + Iva; dato atto, altresì, che le Parti si sono accordate per la detrazione dal prezzo di compravendita della somma forfetaria di euro . . ., a saldo e stralcio di ogni pretesa per il risarcimento dei danni subiti dal promissario acquirente a causa del ritardo nella consegna dell’immobile promesso in vendita, il termine di pagamento del residuo prezzo, a modifica dei termini previsti nel contratto preliminare, resta così definito:

euro . . . + Iva al . . .

euro . . . + Iva all’atto del rogito delle unità immobiliari che sarà dalle parti concluso presso il Notaio scelto da parte Promissaria acquirente entro il . . .

euro . . . tramite accollo del mutuo ipotecario attualmente gravante, in seguito all’avvenuto frazionamento, sugli immobili in questione;

euro . . .+ Iva al . . .

euro . . . + Iva alla consegna;

d) le spese di accatastamento e variazione catastale relative all’unità immobiliare promessa in vendita sono a carico della Promittente venditrice;

e) le parti comuni delle unità immobiliari promesse in vendita verranno ultimate e cedute in conformità ai permessi a costruire così come da ultimo ottenuti da parte del Liquidatore giudiziario e di ciò prende atto Parte promissaria acquirente senza riserva alcuna;

f) Parte Promittente venditrice procederà alla predisposizione del Regolamento

di condominio ed alla stesura della tabella millesimale che la parte acquirente dichiara sin d’ora di accettare;

g) entrambe le Parti dichiarano che con il perfezionamento e l’esecuzione degli accordi contenuti nella presente scrittura nulla più avranno a reciprocamente pretendere, a qualsivoglia titolo o ragione;

h) il procuratore di . . . sottoscrive la presente scrittura ai fini della rinuncia al beneficio di solidarietà di cui all’art. 68 L.P.F.

 

Allegati:

a) contratto preliminare;

b) planimetria;

c) descrizione opere (all. B) del contratto preliminare.

 

L.C.S.

. . ., . . .

 

Il Liquidatore giudiziario

Il Promissario acquirente

 

Acquirente . . .

Contratto d'affitto

Tra

il signor . . . , nato a . . . (. . .) il __/__/____.e residente a . . . (. . .). in via . . . , concedente, Codice Fiscale: . . .

 

e

il signor . . . , nato a . . . (. . .) il __/__/____ e residente a . . . . .. ( ) in via . . . , affittuario, Codice fiscale: . . .

 

ART. 1 AFFITTO DEL FONDO

Il Sig. . . . , proprietario, concede al Sig. . . . in affitto ai sensi della Legge . . n. . . . ,

. . . /appezzamento di terreno della superficie complessiva di ettari . . . . , facente parte del fondo sito alla località . . . , confinante con . . . , salvo altri, distinto in catasto terreni nel Comune di . . . , Foglio di mappa . . . , particelle: . . .

 

ART. 2 CONDUZIONE DEL FONDO

Il Sig. . . , affittuario, ne assume la conduzione sostenendone tutte le relative spese.

 

ART. 3 PRODOTTO RICAVATO

Il prodotto così ricavato spetta per intero all’affittuario Sig. . . .

 

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto come disposto dalla su richiamata Legge n. 203/82 è stabilita in anni 15 a decorrere dalla data odierna.

 

ART. 5 CANONE DI AFFITTO

Il canone di affitto e convenuto in euro . . . (. . .) da pagarsi in unica soluzione alla fine di ogni annata agraria e comunque non oltre il 30 novembre.

 

ART. 6 RISPETTO DELLE REGOLE DI TECNICA AGRARIA

L’affittuario s’impegna a condurre il fondo secondo le normali regole di tecnica agraria

e nel rispetto della normativa ambientale, sollevando il proprietario da ogni responsabilità per eventuali danni di ogni genere, diretti e indiretti, che possano derivare a chiunque, per fatti dolosi o colposi, omissioni, ecc. attribuibili allo stesso affittuario.

 

ART. 7 AUTORIZZAZIONE ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO Per le opere di miglioramento fondiario, il proprietario sig. . . . ne autorizza l’esecuzione (oppure) può autorizzarne l’esecuzione alle seguenti condizioni: . . .

 

ART. 8 RICHIESTA CONTRIBUTI

Il proprietario autorizza l’affittuario ad inoltrare domanda alle competenti amministrazioni europee, nazionali e locali, per richiesta di contributi di qualsiasi genere connessi sia alla produzione che ad eventuali interventi di miglioramento fondiario, con esonero delle relative amministrazioni erogatrici da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno eseguiti.

ART. 9 RINVIO ALLE NORME CODICISTICHE

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla Legge n. 203/82

e successive modifiche e integrazioni e alle disposizioni del codice civile.

 

ART. 10 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura e spese dell’affittuario.

 

Data Firme

. . . . . .

 

IL PROPRIETARIO L’AFFITTUARIO

(. . .) (. . .)

Lettera contestazione bolletta

lett. racc. a.r.

 

Spett.le . . .

via . . ., n. . . .

. . . . . .

 

. . ., . . .

 

Oggetto: contratto di fornitura n. . . . intestata a . . .

 

Il sottoscritto . . ., residente a . . ., in via . . ., n. . . ., titolare dell’utenza n. . . ., ha ricevuto in data . . . la fattura n. . . . relativa al consumo di . . . (gas, corrente elettrica, ecc.) nel periodo . . . Poiché i consumi indicati sono eccessivi rispetto a quelli abituali (oppure il prezzo unitario indicato è maggiore di quello applicato in base al contratto, oppure buona parte dei consumi fatturati si riferiscono al periodo in cui la casa era disabitata . . .), Vi invito a verificare la correttezza delle dei dati riportati nella fattura predetta.

Il sottoscritto chiede, inoltre, la verifica del buon funzionamento dell’impianto (elettrico del gas . . .), del gruppo di misura, contatore . . . previo appuntamento e senza aggravio di spese.

In attesa di cortese e sollecito riscontro si inviano cordiali saluti.

Firma . . .

Allegati:

1) copia fattura n. . . .;

2) . . .;

3) . . .

Risarcimento danni attivazione Telecom

lett. racc. a.r.

 

Spett.le Telecom Italia S.p.A.

. . ., . . .

. . . . . .

 

. . ., . . .

 

Oggetto: richiesta risarcimento danni da ritardo nell’attivazione della linea telefonica.

 

Il sottoscritto . . . (c.f.: . . .) nato a . . . e residente in . . ., via . . ., n. . . . ha richiesto in data . . . l’attivazione della linea telefonica presso la propria abitazione. La linea è stata attivata solo in data . . . (eventualmente “ed ha cominciato a funzionare correttamente solo in data . . .”) è quindi abbondantemente decorso il termine di dieci giorni oltre il quale il consumatore ha diritto a chiedere l’indennizzo pari al 50% del canone mensile per ogni giorno lavorativo di ritardo, per un totale di euro . . .

Il sottoscritto chiede, pertanto, lo storno della predetta somma, oltre il risarcimento del danno patito in conseguenza del Vostro comportamento inadempiente

ai sensi dell’art. 1218 c.c., che consiste in . . . quantificabile in euro . . .

Si precisa, inoltre, che in mancanza di riscontro entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, farà valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

 

Firma . . .

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