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L'amministrazione replica a "L'Alternativa": "Considerazioni infondate" In evidenza

L'amministrazione replica a "L'Alternativa": "Considerazioni infondate"

TERRANOVA DA SIBARI - «In merito alla pretestuosa richiesta di scioglimento del Consiglio comunale da parte dell’opposizione, è bene chiarire alcuni punti fondamentali che, se ce ne fosse ulteriore bisogno, dimostrano quanto infondate siano le considerazioni espresse dagli oppositori medesimi e quanto superficiale sia, da parte di quest’ultimi, la lettura delle norme che regolano la vita degli Enti Locali». Così l'amministrazione comunale di Terranova da Sibari, guidata dal sindaco Luigi Lirangi, apre la sua replica alla nota del gruppo “L'Alternativa”, guidato da Francesco Rumanò, in cui si chiedeva lo scioglimento del consiglio comunale.

«In particolare -si legge-, è utile specificare che la norma prevista dal Milleproroghe (d.l. 162/19) con l’art. 39 quater, la quale, in sintesi, stabilisce la possibilità per i Comuni che avevano adottato nei precedenti anni il metodo semplificato per la determinazione e allocazione del FCDE, essendoci le condizioni, di predisporre un piano di ripianamento dell’eventuale disavanzo generato dall’applicazione del metodo ordinario da ripartire in 15 anni, è una predisposizione normativa di favore per i Comuni che deroga al termine ordinario di ripianamento previsto dal TUEL e solo una lettura miope e faziosa può intenderla come punitiva nei confronti dell’Ente.
Nello specifico, la norma dice che: “Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione”. È estremamente elementare, pur non essendo addentrati nelle materie giuridico-amministrative, che è la mancata adozione di tale deliberazione che è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione, mentre il termine dei 45 giorni è “ordinatorio” e non certo “perentorio”. A tal proposito è più che opportuno riportare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4288 del 3 luglio 2020: i Giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito che il termine previsto dall'art. 141, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL, per l'approvazione del bilancio ha natura ordinatoria. Osservano i giudici amministrativi che va evidenziato preliminarmente che l'art. 141, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, cd. T.U., applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2-bis - ha previsto che "...quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio". La norma è stata interpretata da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso di introdurre un termine acceleratorio, che non è "assistito da alcuna qualificazione di perentorietà" (Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917). È infatti perentorio solo il termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa.
Come chiarito da Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826 la legge dunque non collega all'inosservanza del termine ordinario di cui all'art. 175, comma 3 D.Lgs. n. 267 del 2000, alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio.
Si precisa infine che il Comune di Terranova da Sibari si trova nella condizione di gestione in esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022; pertanto continua a gestire le spese ai sensi del comma 3 art. 163 DLGS 267/2000. Infatti, il comma 1-ter art. 188 del DLGS 267/2000, prevede che “A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'articolo 163, comma 3”.
Quanto appena descritto sopra palesa la manifesta infondatezza delle eccezioni avanzate da “l’Alternativa” che dimostra, ancora una volta, la scarsa conoscenza della macchina amministrativa e delle norme che la regolano.
È forse bene ribadire che le elezioni sono finite appena poco più di un anno addietro e che nel 2024 si terranno le nuove e a quel punto, così come democrazia vuole, sarà, come è sempre stato, il Popolo sovrano a decidere da chi vorrà essere amministrato».

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